Una dipendente pubblica ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro il Fondo di Previdenza del Ministero dell'Economia per riscuotere un'indennità di servizio. Il Fondo si è opposto, sostenendo che la lavoratrice fosse stata trasferita definitivamente a un altro ente, perdendo così il diritto al compenso. La Corte d'Appello ha dato ragione alla donna, ritenendo che si trattasse di un semplice distacco del lavoratore e che il rapporto originario fosse rimasto attivo. Il Fondo ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, valutando la complessità e l'importanza della distinzione tra trasferimento e distacco, ha deciso di non emettere una decisione immediata. Con un'ordinanza interlocutoria, i giudici hanno rinviato la causa alla pubblica udienza per una discussione approfondita.
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