Un uomo, condannato in via definitiva senza aver mai partecipato al processo, ha chiesto la rescissione del giudicato. Inizialmente, aveva dichiarato un domicilio e nominato un avvocato di fiducia, che però aveva poi rinunciato all'incarico. L'imputato non ha mai ricevuto una notifica personale dell'atto di citazione a giudizio. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: la semplice dichiarazione di domicilio all'inizio delle indagini non è sufficiente a provare che l'imputato fosse effettivamente a conoscenza del processo. Per negare la rescissione del giudicato, il giudice deve accertare la conoscenza reale e concreta della chiamata in giudizio. La Corte ha quindi annullato la decisione precedente, ordinando una nuova valutazione per verificare se l'assenza dell'uomo fosse davvero incolpevole.
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