Un cittadino straniero ha contestato la proroga del suo trattenimento in un Centro di Permanenza per i Rimpatri, disposta dalla Questura e convalidata dal Giudice di Pace. Il Lavoratore lamentava l'illegittimità del trattenimento iniziale e la tardività del decreto di espulsione, oltre all'omessa pronuncia del giudice sulla richiesta di rigetto della proroga. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la motivazione del giudice di pace, seppur sintetica, era sufficiente, basandosi sulla necessità di identificare il migrante. La Corte ha chiarito che la presunta illegittimità del trattenimento originario non rientrava nell'oggetto del processo di convalida della proroga trattenimento straniero, che si concentra solo sulla proroga stessa.
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