Un professionista, condannato per falsità materiale e appropriazione indebita commessa nell'esercizio della sua attività di avvocato, ha impugnato la rideterminazione della pena decisa in sede di rinvio. Il ricorrente sosteneva che il giudice di merito avesse errato nell'individuare il reato più grave ai fini del calcolo della pena per il reato continuato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorrente non ha un reale interesse a impugnare, poiché l'accoglimento della sua tesi comporterebbe una pena base più elevata. Inoltre, la Corte ha confermato che, in tema di reato continuato, l'individuazione della violazione più grave spetta al giudice di merito, il quale ha legittimamente valorizzato la gravità concreta dell'appropriazione indebita e l'abuso della qualifica professionale.
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