L'Azienda ha transitato ripetutamente nella zona a traffico limitato senza un'autorizzazione valida, ricevendo numerosi verbali di contestazione. L'Azienda ha impugnato le sanzioni sostenendo che si trattasse di una semplice dimenticanza e chiedendo l'applicazione del cumulo giuridico o l'annullamento per errore scusabile. La Corte di Cassazione ha confermato che per la multa ZTL permesso scaduto non si applica il cumulo giuridico, poiché l'articolo 198 del Codice della Strada prevede espressamente che ogni singolo ingresso non autorizzato sia sanzionato autonomamente. Inoltre, la Corte ha escluso l'errore scusabile, stabilendo che la dimenticanza non giustifica le infrazioni, in quanto l'automobilista deve verificare la data di scadenza riportata sul contrassegno usando l'ordinaria diligenza. L'Azienda è stata condannata al pagamento integrale delle sanzioni e delle spese processuali.
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