La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un Contribuente contro un **accertamento fiscale presuntivo** dell'Agenzia delle Entrate per IVA, IRPEF e IRAP. L'accertamento era basato sull'omessa dichiarazione dei redditi e su indagini bancarie, incluse quelle del coniuge. La Corte ha confermato che i versamenti sui conti bancari del coniuge possono essere usati come elementi presuntivi del reddito del contribuente, specialmente in presenza di stretta familiarità e capacità reddituale ingiustificata del coniuge. Ha inoltre ribadito che la presunzione sui versamenti bancari non si applica solo ai redditi d'impresa, ma anche ai soci di società con ristretta base partecipativa. La Corte ha quindi legittimato l'accertamento, condannando il Contribuente alle spese.
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