La Corte di Cassazione ha sancito l'Inammissibilità ricorso presentato da un imputato che contestava la riqualificazione del reato operata dal giudice di merito ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. La Suprema Corte ha rilevato che la nuova qualificazione giuridica era più favorevole per l'imputato e che il ricorso non indicava alcuna lesione concreta subita. Per tali ragioni, l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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