La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un'istanza di revisione presentata ai sensi dell'art. 629 c.p.p., successivamente oggetto di rinuncia da parte del proponente. Tale rinuncia ha determinato l'inammissibilità ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta inevitabilmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma equa in favore della Cassa delle ammende, indipendentemente dalla causa specifica che ha generato l'arresto del processo.
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