La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità ricorso presentato da un soggetto condannato per spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità. Il ricorrente aveva contestato l'omessa motivazione riguardo alle cause di proscioglimento previste dall'articolo 129 c.p.p. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno rilevato che le doglianze erano del tutto generiche e prive di riferimenti concreti ai fatti di causa. La sentenza impugnata, al contrario, risultava solidamente motivata sulla base degli accertamenti eseguiti durante l'arresto, rendendo il ricorso privo della specificità necessaria per il vaglio di legittimità.
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