L'Amministrazione Fiscale contestava alla Contribuente la detraibilità di spese per una pensilina, emettendo una cartella IRPEF. Dopo un primo ricorso dichiarato inammissibile, la Contribuente appellò. Nel frattempo, un giudicato favorevole su un caso simile per un altro anno aveva reso superflua parte della contestazione. L'Amministrazione Fiscale aveva chiesto l'estinzione parziale del giudizio, ma il giudice d'appello confermò erroneamente l'inammissibilità del ricorso tributario e condannò la Contribuente alle spese. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Contribuente, annullando la sentenza d'appello. Ha stabilito che il giudice non poteva pronunciarsi sull'inammissibilità quando l'Amministrazione aveva rinunciato a tale eccezione, chiedendo l'estinzione parziale per cessazione della materia del contendere. Il caso tornerà alla Commissione Tributaria Regionale per una nuova valutazione.
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