Un custode di animali sottoposti a sequestro giudiziario era stato condannato a risarcire l'intero valore di una mandria, nonostante ne avesse ricevuta in custodia solo una parte. La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso, chiarendo che la responsabilità del custode per la perdita dei beni non deriva dall'art. 2051 c.c. (danni causati dalla cosa), ma da un'obbligazione di conservazione "ex lege". Di conseguenza, il suo obbligo risarcitorio è limitato unicamente al valore dei beni che gli erano stati effettivamente e specificamente affidati.
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