La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello di un imputato perché mancava l'elezione di domicilio. La Suprema Corte ha stabilito che tale obbligo, previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., non si applica nel caso di impugnazione di un imputato detenuto, anche se per altra causa, poiché la notifica degli atti è già garantita a mani proprie in carcere, tutelando il diritto di accesso alla giustizia.
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