Una società agricola ha contestato una cartella esattoriale per l'imposta INVIM, riproponendo contestazioni sul merito della tassa già respinte con sentenza definitiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale, ribadendo che l'impugnazione della cartella di pagamento non consente di ridiscutere vizi di un avviso di accertamento ormai definitivo. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il motivo relativo alle spese processuali: il giudice d'appello non poteva condannare il contribuente a pagare le spese del primo grado, precedentemente compensate, in mancanza di un appello incidentale del Fisco. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato solo la condanna alle spese di primo grado, confermando l'obbligo di pagare l'imposta.
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