Due condomini hanno avviato un'impugnazione delibera condominiale contro i lavori di rifacimento del cortile approvati dall'assemblea. Nel corso della causa, il condominio ha sostituito la delibera contestata con una nuova decisione, determinando la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, per stabilire chi dovesse pagare le spese legali, i giudici hanno dovuto valutare la soccombenza virtuale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei condomini, stabilendo che il giudice non può sindacare il merito o la convenienza delle scelte tecniche dell'assemblea, come la qualità dei capitolati o l'utilità dei lavori. L'eccesso di potere si configura solo se la delibera arreca un grave pregiudizio alla cosa comune. I condomini ricorrenti hanno perso la causa e sono stati condannati a pagare le spese processuali.
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