Un Professionista, dopo aver difeso un cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha chiesto la liquidazione dei propri compensi. Non soddisfatto della quantificazione del Tribunale, ha proposto ricorso in Cassazione. Ottenuto un rinvio, il Tribunale ha rideterminato le somme e compensato parzialmente le spese. Il Professionista ha impugnato nuovamente la decisione in Cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per cassazione poiché il ricorrente, pur avendo dichiarato di aver ricevuto la notifica dell'ordinanza impugnata, non ha depositato la relata di notifica o i messaggi PEC entro i termini di legge. Di conseguenza, il Professionista ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al raddoppio del contributo unificato.
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