Un automobilista provoca un incidente stradale e opta per il rifiuto dell'alcoltest all'arrivo degli agenti, esibendo inoltre un documento di identità contraffatto. Condannato nei primi due gradi di giudizio, l'uomo propone ricorso in Cassazione eccependo asserite irregolarità procedurali, difetti di notifica, la presunta mancata comprensione della lingua italiana e la mancata concessione della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione rigetta integralmente il ricorso: la notifica era corretta, la prova della falsità documentale risulta accertata e la lunga permanenza in Italia dimostra la piena comprensione delle richieste degli agenti. La gravità complessiva delle condotte esclude qualsiasi beneficio sanzionatorio, confermando la condanna definitiva al pagamento delle spese processuali.
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