Una società creditrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro una privata cittadina per il pagamento di venticinquemila euro. La debitrice si è opposta, sostenendo che la firma sulla scrittura privata fosse falsa. Il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto, decisione confermata in appello. La società ha proposto ricorso in Cassazione, dichiarando che la sentenza d'appello le era stata notificata, ma omettendo di depositare la relativa relazione di notificazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso. Infatti, il mancato deposito della relazione di notifica entro i termini di legge impedisce l'esame del merito. Inoltre, calcolando il termine dalla pubblicazione della sentenza, il ricorso è risultato tardivo di un giorno. Di conseguenza, la società ricorrente ha perso la causa ed è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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