Un operatore estero di scommesse ha impugnato un avviso di accertamento per l'anno 2012 relativo al mancato pagamento dell'imposta unica sulle scommesse. La società sosteneva che la tassa fosse discriminatoria e contraria al diritto dell'Unione Europea, poiché operava senza concessione statale tramite ricevitorie locali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della pretesa del fisco italiano. I giudici hanno chiarito che l'imposta unica sulle scommesse si applica a tutti gli operatori che raccolgono giocate in Italia, nazionali o esteri, senza alcuna discriminazione. Per gli anni successivi al 2011, sia il bookmaker estero sia le ricevitorie locali sono responsabili del pagamento, potendo regolare i loro rapporti economici per dividersi il carico fiscale. Di conseguenza, la società estera deve pagare l'imposta pretesa dall'Agenzia delle Dogane.
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