Una lavoratrice siciliana, cessata dal servizio nel 2003, ha impugnato il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulla richiesta di rimborso dell'IRPEF trattenuta in eccesso sulla propria indennità di buonuscita. La contribuente sosteneva il diritto a un abbattimento dell'imponibile del 50% in base alla legge regionale siciliana previgente, mentre il fisco pretendeva di applicare una riduzione del 24%. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ufficio tributario, confermando che per i rapporti cessati prima del 2004 si applica la disciplina di salvaguardia regionale. Poiché i contributi erano ripartiti in pari misura (2% a carico del dipendente e 2% dell'amministrazione), la tassazione indennità di buonuscita deve beneficiare della riduzione della metà della base imponibile. Vince la contribuente, con condanna del fisco alle spese.
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