Un professionista ha acquistato due immobili, locandone uno commercialmente. Ha dedotto costi di ristrutturazione e interessi passivi, considerandoli strumentali alla sua attività. L'Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamento, contestando la natura strumentale dell'immobile locato e recuperando le deduzioni. Il professionista ha impugnato gli avvisi, eccependo la nullità per difetto di delega di firma e carenza di motivazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità della delega e della motivazione per relationem. Ha inoltre dichiarato inammissibili le contestazioni sulla deducibilità costi immobili strumentali, poiché l'immobile locato non era considerato strumentale. Il professionista ha perso e deve pagare le spese.
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