Una società energetica si oppone alla pretesa dell'Agenzia delle Entrate di includere i pozzi geotermici nel calcolo della rendita catastale di una centrale. La Corte di Cassazione dà ragione all'azienda, confermando il principio dell'esclusione impianti dalla rendita catastale. Secondo la legge di stabilità 2016, i macchinari e gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo, come i pozzi in questione, non devono essere conteggiati. La Corte chiarisce che i pozzi non sono parte di una miniera, ma componenti essenziali del ciclo di produzione di energia elettrica, e come tali vanno esclusi dal valore imponibile dell'immobile, riducendo il carico fiscale per l'impresa.
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