Una società con un impianto fotovoltaico sul tetto di un immobile ha contestato l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo che i pannelli, essendo solo appoggiati e non fissati, andassero esclusi dal calcolo. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Amministrazione Finanziaria. I giudici hanno stabilito un principio chiave sulla rendita catastale impianto fotovoltaico: l'esclusione degli impianti produttivi (i cosiddetti 'imbullonati') non dipende dal loro ancoraggio fisico, ma dalla loro funzione. Inoltre, la Corte ha chiarito che l'Agenzia aveva correttamente basato la stima non sul valore dei pannelli, ma sulla superficie del tetto da essi occupata, rendendo irrilevante la questione della loro amovibilità. Di conseguenza, la richiesta della società è stata respinta.
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