Una società proprietaria di un parco eolico proponeva una nuova rendita catastale escludendo il valore delle torri di supporto. L'Agenzia delle Entrate rettificava la rendita includendo tali torri. La Commissione Tributaria Regionale confermava la rettifica, ritenendo le torri vere e proprie costruzioni stabili. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società. La Corte ha chiarito che, secondo la Legge di Stabilità 2016, i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo, noti come imbullonati, vanno esclusi dal calcolo. Di conseguenza, la determinazione della rendita catastale dei parchi eolici non deve comprendere il valore delle torri di sostegno, in quanto elementi essenziali alla produzione di energia e non semplici costruzioni. La sentenza è stata cassata con rinvio per ricalcolare la rendita escludendo le torri.
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