L'Azienda, proprietaria di un parco eolico, ha contestato l'inclusione delle torri eoliche nel calcolo della rendita catastale impianti eolici da parte dell'Agenzia delle Entrate. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto legittima tale inclusione, considerando le torri come costruzioni. La Corte di Cassazione, richiamando una nuova normativa (Legge di Stabilità 2016), ha stabilito che gli elementi funzionali allo specifico processo produttivo di energia, anche se stabilmente fissati al suolo, devono essere esclusi dalla stima catastale se svolgono una funzione attiva ed essenziale della macchina, non solo di mero supporto. La Corte ha accolto il ricorso dell'Azienda, cassando la sentenza e rinviando la causa per una nuova valutazione.
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