Un'Azienda, proprietaria di un impianto eolico, contestava la **rendita catastale impianti eolici** attribuita dall'Agenzia delle Entrate. L'Azienda sosteneva che la torre eolica, essendo parte integrante del processo produttivo di energia, dovesse essere esclusa dalla base imponibile, come previsto dalla legge n. 208 del 2015. I giudici di merito avevano incluso la torre nella rendita catastale, considerandola una costruzione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda. Ha stabilito che le torri che supportano gli aerogeneratori non devono essere incluse nella rendita catastale se sono funzionali al processo produttivo. La Corte ha rinviato la causa per una nuova valutazione, sottolineando l'importanza della funzione produttiva rispetto alla mera stabilità al suolo.
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