Un'impresa immobiliare italiana vende un immobile in Francia, pagando le tasse sulle plusvalenze al Fisco francese. Poiché l'imposta estera supera quella italiana sul reddito, la società chiede il rimborso della differenza scomputandola dall'IRAP dovuta in Italia. L'Agenzia delle Entrate nega il rimborso, sostenendo che l'IRAP non sia coperta dalla Convenzione bilaterale. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della società. I giudici stabiliscono che, per evitare la doppia imposizione internazionale, l'IRAP deve essere equiparata alla vecchia ILOR, espressamente inclusa nel trattato tra Italia e Francia. Di conseguenza, il credito d'imposta per le tasse pagate all'estero può essere legittimamente utilizzato per abbattere l'IRAP dovuta in Italia.
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