Un ex amministratore di una società fallita ha citato in giudizio il curatore fallimentare per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da presunte condotte diffamatorie contenute in atti della procedura. Il curatore ha eccepito la competenza funzionale del tribunale fallimentare di Perugia, sostenendo che l'azione derivasse dal fallimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la competenza del tribunale ordinario di Roma. La Corte ha chiarito che la competenza funzionale non opera per azioni risarcitorie personali che non incidono sulla massa fallimentare e non modificano lo schema legale tipico del rapporto, nonostante il legame occasionale con l'incarico professionale.
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