Un dirigente dell'ente previdenziale ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di prima sistemazione a seguito di ripetuti trasferimenti d'ufficio. L'ente datore di lavoro aveva sospeso l'erogazione, sostenendo che una legge di stabilità avesse soppresso tale beneficio per contenere la spesa pubblica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, confermando le decisioni dei giudici di merito. La Suprema Corte ha chiarito che i tagli lineari previsti per i ministeri non si applicano automaticamente agli enti del parastato, i quali godono di autonomia organizzativa. Di conseguenza, il diritto del lavoratore a percepire l'indennità di prima sistemazione, garantito dal contratto collettivo nazionale, rimane pienamente valido e non può essere escluso da accordi individuali o da interpretazioni estensive delle norme di contenimento della spesa statale.
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