Una società, in qualità di aggiudicatario inadempiente in un'asta immobiliare, ha contestato l'ordine di pagare la differenza di prezzo con la successiva vendita, sostenendo che tale penale non fosse specificata nel bando. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che la sanzione prevista dall'art. 587 c.p.c. è una conseguenza legale inderogabile e automatica, che si applica a prescindere dalla sua menzione nel bando di vendita.
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