L'Imputato era stato condannato per il reato di calunnia. Nel ricorso in Cassazione, la difesa ha eccepito l'avvenuta prescrizione del reato prima della sentenza d'appello, evidenziando che l'esclusione della recidiva in primo grado influiva sul calcolo dei tempi. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, confermando che la valutazione dei precedenti penali per negare le attenuanti generiche non equivale al riconoscimento della recidiva. Di conseguenza, il termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi, più una breve sospensione) era già decorso prima della decisione di secondo grado. Non emergendo elementi evidenti per un'assoluzione nel merito, la Cassazione ha applicato la causa estintiva. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per l'avvenuta prescrizione del reato, eliminando ogni effetto penale per L'Imputato.
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