Un uomo, condannato in via definitiva per sostituzione di persona, chiede la revisione del processo penale. Egli presenta nuove prove documentali che dimostrano la sua detenzione in carcere nel giorno in cui il reato sarebbe stato commesso. La Corte di Appello dichiara la richiesta inammissibile senza un'udienza, dopo aver svolto una propria indagine sulla data del reato. La Corte di Cassazione annulla questa decisione. Stabilisce che la valutazione preliminare sulla richiesta di revisione deve essere sommaria, limitata a verificare l'assenza di una manifesta infondatezza. Un'analisi approfondita delle prove, nuove e vecchie, deve avvenire solo nel vero e proprio giudizio di revisione, garantendo il confronto tra le parti.
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