Il Conducente di un'autovettura, in stato di alterazione dovuto all'alcol, perdeva il controllo del mezzo impattando contro due veicoli in sosta. Condannato nei gradi di merito per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'aver provocato un incidente, proponeva ricorso in Cassazione. Il ricorrente contestava la validità dell'alcoltest per la mancanza di uno scontrino intermedio e per il difetto di prova sulla periodica omologazione dell'etilometro. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che grava sull'imputato l'onere di allegare elementi specifici per contestare il funzionamento dell'apparecchio. Inoltre, ha chiarito che per incidente stradale si intende qualsiasi turbativa al traffico idonea a creare pericolo, confermando il nesso di causalità materiale tra lo stato di ebbrezza e il sinistro.
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