Il Conducente, coinvolto in un incidente stradale, veniva condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza. Egli proponeva ricorso in Cassazione lamentando l'inutilizzabilità del test dell'etilometro, sostenendo che l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore fosse stato dato solo dopo l'esame e contestando la mancata prova della taratura dell'apparecchio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'avviso può essere dato oralmente prima del test e verbalizzato successivamente. Inoltre, l'eventuale nullità è sanata dalla scelta del rito abbreviato. Infine, l'onere di provare il corretto funzionamento dell'etilometro sorge solo se la difesa contesta specificamente e concretamente il difetto di taratura, non bastando una generica richiesta di documenti.
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