I Proprietari hanno chiesto il risarcimento dei danni all'Impresa Appaltatrice per difetti riscontrati nei pavimenti e nei balconi degli immobili. La Corte d'Appello ha annullato la decisione degli arbitri, ritenendo che tali problemi non costituissero gravi difetti di costruzione ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, ma semplici vizi dell'opera soggetti a una prescrizione molto più breve, ormai decorso il tempo utile. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che spetta solo al giudice di merito valutare se i difetti riscontrati compromettano l'immobile nella sua globalità. Di conseguenza, i Proprietari hanno perso la causa e sono stati condannati a pagare le spese legali, poiché i danni ai pavimenti e ai balconi non sono stati considerati gravi difetti di costruzione.
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