La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un investitore, qualificato come terzo interessato, che chiedeva il dissequestro di oro conferito a una società poi sottoposta a sequestro preventivo. La decisione si fonda su due motivi principali: il ricorso era una mera riproposizione di una precedente istanza già respinta e, soprattutto, mancava un interesse concreto e attuale, poiché l'oro era già stato venduto dall'amministratore giudiziario. Di conseguenza, il diritto del terzo si è trasformato in un credito da far valere nelle apposite procedure concorsuali, rendendo inutile l'azione di dissequestro.
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