Una società fornitrice di energia, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo, si è vista revocare il provvedimento per il mancato avvio della procedura di conciliazione obbligatoria. Il Tribunale aveva concesso un termine ad entrambe le parti per attivarsi, ma nessuna lo ha fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società fornitrice, non perché ha stabilito in via generale su chi gravi l'onere, ma perché il motivo di ricorso non contestava specificamente la ragione della decisione d'appello, basata sull'inerzia di entrambe le parti.
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