La Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica telematica a una Pubblica Amministrazione (PA) è nulla se eseguita presso l'indirizzo PEC generico presente nell'Indice delle PA (IPA) anziché a quello specifico, destinato agli atti giudiziari, inserito nel registro PP.AA. (art. 16, d.l. 179/2012). Nel caso di specie, un appello del Ministero era stato erroneamente dichiarato tardivo a causa di una notifica errata. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha annullato la decisione e ha chiarito che l'uso dell'indirizzo PEC corretto è un requisito di validità essenziale per la notifica telematica PA.
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