La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile contro una sentenza della Corte d'Appello di Potenza. Il motivo del rigetto risiede nella genericità dell'impugnazione, in quanto il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nel grado precedente, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Tale difetto procedurale, in violazione dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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