La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di alcuni committenti contro un'impresa appaltatrice. La controversia riguardava vizi e difformità in lavori edili. La Corte ha confermato la decisione d'appello, basata su due motivazioni autonome: la tardività della denuncia vizi appalto da parte dei committenti e la qualificazione delle opere come semplici modifiche concordate, non come difformità. Poiché i ricorrenti avevano contestato solo la prima motivazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto la seconda motivazione, non impugnata, era sufficiente a sorreggere la decisione.
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