Una struttura sanitaria pubblica ha presentato ricorso contro un dirigente medico per questioni legate alla mancata graduazione e al relativo risarcimento. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato una formale rinuncia al ricorso, regolarmente accettata dalla controparte. La Corte di Cassazione ha dunque dichiarato l'estinzione del giudizio, specificando che in tale ipotesi non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché la chiusura anticipata per rinuncia non rientra nelle casistiche sanzionatorie previste dalla legge.
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