Un lavoratore, assunto nella scuola pubblica sulla base di un diploma, viene licenziato perché l'istituto privato che lo ha rilasciato non era ancora formalmente riconosciuto. Successivamente, l'istituto ottiene un riconoscimento retroattivo che copre l'anno di conseguimento del titolo. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ritiene la questione sul valore del riconoscimento retroattivo scuola di tale importanza da rinviare la decisione a una pubblica udienza per una pronuncia di principio.
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