Un socio di una società fallita ha contestato la vendita di alcuni lotti immobiliari, ritenendo il prezzo di aggiudicazione eccessivamente basso e chiedendo la sospensione della vendita fallimentare. Parallelamente, due potenziali acquirenti hanno impugnato il rifiuto delle loro offerte d'acquisto, con cui chiedevano di compensare il prezzo con vecchi acconti versati. Il Tribunale ha respinto entrambi i reclami. La Corte di Cassazione, rilevando un contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di impugnare in sede di legittimità questi provvedimenti di gestione fallimentare, non ha deciso subito la causa. Con un'ordinanza interlocutoria, ha disposto il rinvio a una pubblica udienza per chiarire se sia ammissibile il ricorso straordinario contro gli atti discrezionali del giudice fallimentare.
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