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Giustificato Motivo Oggettivo

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206 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: c’è la reintegra
Un'azienda ha intimato un licenziamento per giustificato motivo oggettivo a una dipendente per ragioni organizzative. La lavoratrice ha impugnato il recesso contestando la mancata dimostrazione dell'impossibilità di ricollocarla in altre mansioni all'interno della struttura aziendale. La Corte d'Appello ha accertato la manifesta violazione dell'obbligo di repêchage, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni arretrate. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando che la manifesta insussistenza del fatto posto a base del recesso riguarda sia le ragioni organizzative sia l'impossibilità di ricollocare la lavoratrice. Di conseguenza, il datore di lavoro deve reintegrare la dipendente e rimborsare le spese legali.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: repêchage nullo
Un'azienda ha intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a un dipendente dopo la perdita di un appalto di ristorazione. La Corte di Appello ha dichiarato illegittimo il recesso per mancata dimostrazione dell'impossibilità di ricollocare il dipendente (violazione dell'obbligo di repechage), concedendo però solo un risarcimento economico. La Corte di Cassazione ha rigettato le difese dell'azienda e accolto il ricorso del dipendente sulla tutela applicabile. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 125 del 2022, che ha cancellato il requisito della manifesta insussistenza del fatto, l'assenza di giustificato motivo per mancato repechage apre alla reintegrazione nel posto di lavoro. La Suprema Corte ha rimesso la decisione ai giudici di merito per l'applicazione della nuova disciplina.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: no su atto nullo
Un'azienda ha intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a un proprio dipendente, impiegato come guardia giurata capoturno, motivando la decisione con la perdita dell'appalto presso cui operava. Il lavoratore era stato assegnato a quella postazione tramite un demansionamento illegittimo, già accertato con precedente sentenza. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso: un provvedimento aziendale nullo non può generare un valido legame causale con la soppressione della mansione. A seguito dei recenti interventi della Corte Costituzionale sull'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, l'insussistenza del fatto contestato comporta automaticamente la reintegrazione nel posto di lavoro, escludendo qualsiasi discrezionalità del giudice tra indennizzo economico e ripristino del rapporto.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo tra crisi e rinuncia
Un'impiegata amministrativa ha impugnato il recesso datoriale sostenendo la natura ritorsiva della misura. I giudici di merito hanno invece accertato la sussistenza di gravi difficoltà economiche e la reale soppressione della posizione, confermando la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La scelta della dipendente è risultata coerente poiché l'interessata era l'unica priva di una specifica qualifica professionale. La lavoratrice ha presentato ricorso davanti ai giudici di legittimità. Nel corso del giudizio, la dipendente ha depositato formale atto di rinuncia, regolarmente accettato dal datore di lavoro. La Suprema Corte ha preso atto dell'accordo tra le parti e ha dichiarato l'estinzione definitiva del processo senza provvedere alla liquidazione delle spese di lite. Resta così confermata la validità del recesso intimato per ragioni economiche e riorganizzative.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: errore sanzione
Un'azienda ha intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a una dipendente adducendo una riorganizzazione aziendale. La Corte d'Appello ha dichiarato il recesso illegittimo poiché i costi del personale erano già stati ridotti in precedenza con altre uscite, ma ha espressamente escluso la natura ritorsiva del provvedimento. Ciononostante, i giudici di merito hanno applicato la tutela reintegratoria piena, prevista per i casi di nullità. L'azienda ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto le contestazioni datoriali, stabilendo che, in assenza di un motivo ritorsivo o nullo, non è possibile applicare la tutela reintegratoria piena dell'articolo 18. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per determinare il corretto regime sanzionatorio applicabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo privo di giustificazione.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e repechage
Il Lavoratore ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dall'Azienda a seguito della perdita di un appalto. Il Tribunale ha inizialmente ordinato la reintegrazione per violazione dell'obbligo di ripescaggio. La Corte d'Appello ha ribaltato l'esito: ha ritenuto definitivo l'accertamento sulla crisi aziendale per mancata impugnazione incidentale del dipendente e ha considerato provata l'assenza di altri posti tramite il Libro Unico del Lavoro. La Corte di Cassazione ha evidenziato una questione di massima rilevanza sul rapporto unitario tra soppressione del posto e obbligo di repechage, disponendo la trattazione della causa in pubblica udienza.
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Chiusura sede e licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Un'azienda licenziava un dipendente a seguito della chiusura della sede locale per contrazione del mercato. La Corte territoriale riteneva legittimo il recesso limitando la selezione ai soli addetti della sede soppressa. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del dipendente, stabilendo che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo impone al datore di lavoro un rigoroso onere probatorio. L'impresa deve dimostrare l'effettiva impossibilità di ricollocare il lavoratore anche presso altre sedi con mansioni equivalenti o inferiori. Il datore di lavoro deve inoltre rispettare i principi di correttezza e buona fede nella scelta comparativa tra dipendenti con mansioni fungibili. La Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata con rinvio a un nuovo giudice.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: guida
La Corte di Cassazione chiarisce i presupposti del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, confermando l'onere del datore di lavoro di provare l'impossibilità di reimpiegare il dipendente (repêchage). La decisione analizza il nesso tra riorganizzazione aziendale e soppressione del posto, stabilendo i criteri per la legittimità della sanzione espulsiva.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: regole e limiti
La controversia riguarda la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da un datore di lavoro a un dipendente a seguito della riorganizzazione aziendale. Il lavoratore ha contestato il recesso lamentando la violazione dell'obbligo di ripescaggio e l'assenza di un reale motivo economico. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'azienda deve dimostrare rigorosamente sia l'effettiva soppressione del posto sia l'impossibilità oggettiva di ricollocare il dipendente anche in mansioni inferiori o compatibili. I giudici hanno respinto le difese aziendali generiche, confermando l'illegittimità della risoluzione del rapporto quando non vi sia piena trasparenza probatoria sulle reali posizioni vacanti.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: reintegra
Una dipendente subisce un licenziamento per giustificato motivo oggettivo per soppressione del proprio posto. I giudici d'appello accertano la reale soppressione della posizione, ma rilevano che la banca non ha provato l'impossibilità di ricollocare la dipendente in altre mansioni (repêchage). Nonostante tale carenza probatoria, la Corte territoriale concede soltanto un indennizzo economico, escludendo il ritorno sul posto di lavoro per presunta eccessiva onerosità aziendale. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della lavoratrice e ribalta la pronuncia. I giudici di legittimità stabiliscono che la mancata prova del repêchage integra la totale insussistenza del fatto giustificativo. Di conseguenza, alla luce dei recenti arresti della Corte Costituzionale, il giudice deve applicare automaticamente la tutela della reintegrazione sul posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno, senza alcun margine di scelta discrezionale.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e ruoli svolti
Un'azienda ha disposto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dipendente a seguito della chiusura della sua filiale. Il lavoratore ha impugnato il recesso contestando la mancata verifica di posizioni alternative. I giudici hanno accertato che l'impiegato svolgeva compiti superiori rispetto all'inquadramento contrattuale originario. Tuttavia, i giudici di secondo grado hanno ritenuto valido il recesso limitando la verifica del reimpiego solo al livello formale di partenza. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione. La Suprema Corte ha chiarito che il datore di lavoro deve provare l'impossibilità di ricollocare il dipendente tenendo conto delle mansioni superiori effettivamente svolte e non della sola qualifica formale. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e reintegra
Un ente sopprime la posizione organizzativa di un proprio dipendente ma procede contemporaneamente all'assunzione di nuove figure amministrative, senza valutare la sua ricollocazione interna. Il lavoratore contesta quindi il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La Suprema Corte conferma l'illegittimità del recesso per violazione dell'obbligo di ripescaggio, ribadendo che il datore di lavoro deve provare l'impossibilità assoluta di reimpiego. In assenza di tale prova, il fatto posto alla base del licenziamento risulta insussistente. Di conseguenza, l'ente deve reintegrare il dipendente nel suo posto di lavoro e corrispondergli un risarcimento economico pari a dieci mensilità, oltre alle spese legali sostenute.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: doveri e limiti
Un'azienda del settore ricambi e pneumatici licenzia un autista a seguito della soppressione definitiva della sua mansione. Il lavoratore impugna il licenziamento per giustificato motivo oggettivo denunciando la violazione dell'obbligo di repêchage, confrontando la propria posizione con quella di un collega assunto più di recente con mansioni di officina e magazzino. La Corte d'Appello dichiara illegittimo il recesso ritenendo i ruoli parzialmente fungibili. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'azienda e cassa la sentenza con rinvio. La Suprema Corte stabilisce che l'obbligo di ricollocazione riguarda solo mansioni compatibili con le competenze già possedute dal dipendente. Il datore di lavoro non ha alcun dovere di fornire una formazione professionale nuova per consentire il mantenimento dell'impiego.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: scatta la reintegra
Un'azienda ha intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo al responsabile del servizio di prevenzione, sostenendo l'avvenuto accorpamento di due sedi operative e la soppressione della posizione. Il giudice d'appello ha accertato la falsità della riorganizzazione, rilevando che l'azienda aveva assegnato le medesime mansioni a una nuova risorsa assunta subito dopo. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso e il diritto del dipendente alla reintegrazione nel posto di lavoro. I giudici supremi hanno tuttavia accolto il ricorso datoriale limitatamente al calcolo del risarcimento, imponendo il tetto massimo delle dodici mensilità e la decurtazione dei contributi versati da altri datori.
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Sospensione del rapporto di lavoro: la malattia non basta
Un medico chirurgo disponeva la sospensione del rapporto di lavoro senza stipendio per una dipendente di studio, invocando la forza maggiore dovuta a un problema agli occhi e a un intervento chirurgico. Successivamente intimava il licenziamento per riduzione dell'attività lavorativa. La Suprema Corte accoglie il ricorso della lavoratrice: per esonerare il titolare dal pagamento dello stipendio durante la sospensione del rapporto di lavoro non basta una temporanea difficoltà personale o una parziale contrazione dell'attività. L'evento di forza maggiore deve rendere totalmente impossibile l'impiego del personale e deve persistere per l'intero periodo di interruzione. La decisione d'appello viene cassata.
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Lavoro intermittente: guida alla validità contrattuale
Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso di una lavoratrice che chiedeva la nullità del suo contratto di lavoro intermittente nel settore turismo. La sentenza chiarisce che l'abrogazione di vecchie tabelle normative non inficia i contratti che vi fanno riferimento e che i limiti di durata non si applicano in determinati settori.
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Rifiuto corsi: licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Un dipendente con contratto part-time è stato licenziato per aver rifiutato ripetutamente di completare un corso obbligatorio sulla sicurezza sul lavoro di otto ore, di cui mancavano le ultime quattro. L'azienda aveva organizzato i corsi al di fuori del suo normale orario di lavoro (6:00-10:00). La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del provvedimento, qualificando il rifiuto come causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di formazione sulla sicurezza rientra nell'orario di lavoro, inteso in senso ampio, e può essere preteso anche come lavoro supplementare. Di conseguenza, il reiterato rifiuto del dipendente di formarsi impedisce legalmente all'azienda di impiegarlo, giustificando pienamente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
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Trasferimento d’ufficio: niente indennità se trasloca l’azienda
Un gruppo di dipendenti pubblici ha chiesto il pagamento delle indennità previste dal contratto collettivo a seguito dello spostamento della loro sede operativa a circa 47 chilometri di distanza. I giudici di merito hanno respinto la richiesta, escludendo che si trattasse di un trasferimento d'ufficio. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dei lavoratori. La Corte ha chiarito che il trasferimento d'ufficio presuppone una scelta discrezionale del datore di lavoro di spostare il singolo dipendente tra diverse sedi già esistenti. Al contrario, quando l'intera sede aziendale viene trasferita, lo spostamento dei dipendenti è una conseguenza inevitabile della riorganizzazione. In questo caso, i lavoratori non hanno diritto alle indennità di trasferimento, poiché l'alternativa sarebbe stata il licenziamento per motivi organizzativi.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: la svolta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21872/2023, ha chiarito i confini del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, focalizzandosi sull'obbligo di repechage (ricollocamento). Il caso riguarda un lavoratore licenziato a causa della riorganizzazione aziendale e della soppressione della sua posizione lavorativa. L'azienda sosteneva l'impossibilità di impiegare il dipendente in altre mansioni. I giudici hanno stabilito che il datore di lavoro deve dimostrare in modo rigoroso l'impossibilità di ricollocare il dipendente, non solo in mansioni equivalenti ma anche in mansioni inferiori, qualora ciò sia necessario per salvare il posto di lavoro e vi sia il consenso del lavoratore. La Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, confermando che la mancanza di tale prova rende il licenziamento illegittimo.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: la crisi non basta
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a un giornalista. L'azienda aveva giustificato il recesso con una generica crisi aziendale, senza tuttavia dimostrare l'effettiva soppressione del posto di lavoro del dipendente e l'impossibilità di ricollocarlo altrove (obbligo di repechage). La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro, confermando l'ordine di reintegrazione e il risarcimento del danno. I giudici hanno inoltre stabilito che i compensi percepiti dal lavoratore per la sua attività di scrittore non costituiscono "aliunde perceptum" detraibile dal risarcimento, poiché frutto di una diversa capacità lavorativa compatibile con il precedente impiego. Vince il lavoratore, che ottiene la reintegra e il pagamento delle spese legali.
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