Un dipendente viene licenziato per presunti legami con la criminalità organizzata emersi da un'informativa prefettizia. Il tribunale accerta l'assoluta insussistenza del fatto, ritenendo l'atto illegittimo. Nel frattempo, l'azienda comunica un secondo recesso per scadenza dell'appalto, continuando a retribuire il lavoratore fino al termine effettivo. I giudici di merito negano quindi qualsiasi risarcimento per il primo recesso, sostenendo l'assenza di un danno economico effettivo. La Corte di Cassazione ribalta la pronuncia e stabilisce che, a fronte di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo privo di fondamento reale, spetta comunque l'indennità risarcitoria minima di cinque mensilità. Tale indennizzo è dovuto per il semplice fatto dell'illegittima espulsione, a prescindere dalla continuità delle retribuzioni percepite prima della chiusura formale del rapporto.
Continua »