Una lavoratrice con mansioni di responsabilità in un'azienda di trasporti è stata licenziata per giusta causa a seguito di gravi addebiti disciplinari, tra cui l'omessa e ritardata contabilizzazione di somme di denaro e la culpa in vigilando. Dopo la conferma della legittimità del licenziamento in primo e secondo grado, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della dipendente. La Corte ha stabilito che la condotta, intenzionale e volta a occultare le irregolarità, costituiva una violazione talmente grave del rapporto fiduciario da giustificare la massima sanzione espulsiva, a prescindere dalla tipizzazione esatta delle mancanze nel regolamento aziendale.
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