Un magazziniere viene licenziato per aver sottratto beni aziendali di valore esiguo, nello specifico un formaggio e un pezzo di prosciutto. Il Tribunale e la Corte d'Appello ritengono il licenziamento sproporzionato, ma escludono la reintegrazione nel posto di lavoro, concedendo solo un indennizzo economico. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, rigettando i ricorsi di entrambe le parti. I giudici chiariscono che il licenziamento per furto di beni di scarso valore, sebbene sproporzionato rispetto alla condotta, non dà diritto alla reintegrazione se il contratto collettivo non prevede espressamente una sanzione conservativa per quel fatto. Al lavoratore spetta quindi unicamente la tutela indennitaria, poiché la sproporzione rientra tra le altre ipotesi di illegittimità prive di reintegra.
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