Un utente ha citato in giudizio il gestore idrico chiedendo il risarcimento dei danni causati dalla fornitura acqua non potabile, caratterizzata da livelli eccessivi di arsenico. Il Giudice di pace ha accolto la domanda, condannando il gestore, il quale ha chiamato in causa la Regione per essere manlevato. Il Tribunale, in appello, ha confermato il risarcimento ma ha escluso la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva contro la Regione. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che, trattandosi di inadempimento contrattuale del gestore, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sia sulla domanda principale di risarcimento sia su quella accessoria di manleva. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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