Il Gestore dei Servizi Energetici ha impugnato una precedente ordinanza della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per un presunto, ma inesistente, ritiro della causa da parte di una società energetica. Le Sezioni Unite hanno accolto la richiesta di revocazione, riconoscendo che l'estinzione del processo era frutto di un errore materiale dell'amministrazione finanziaria. Decidendo nel merito sulla questione della giurisdizione riguardante gli incentivi per energie rinnovabili, la Corte ha stabilito che le controversie sulle modalità di accesso e mantenimento di tali agevolazioni spettano al Giudice Amministrativo e non a quello Tributario. Questo perché il Gestore, pur essendo una società per azioni, esercita funzioni pubbliche e i provvedimenti contestati hanno carattere generale, privi di una pretesa fiscale diretta.
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