Tre soggetti privati sono stati condannati dalla Corte dei conti a risarcire la Regione Puglia per l'indebito conseguimento di finanziamenti pubblici, ottenuti tramite fatture false. I condannati hanno proposto ricorso in Cassazione, contestando la giurisdizione della Corte dei conti e sostenendo che il giudice contabile non potesse decidere sul caso, poiché le opere erano state comunque realizzate. Le Sezioni Unite hanno chiarito che il difetto di giurisdizione può essere sollevato per la prima volta anche in appello. Tuttavia, nel merito, hanno confermato la giurisdizione della Corte dei conti: quando un privato riceve fondi pubblici, si instaura un rapporto di servizio. Se i fondi vengono distratti o giustificati con fatture false, spetta al giudice contabile accertare il danno erariale. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, confermando la condanna dei privati.
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