Una società concessionaria dei servizi cimiteriali chiede al giudice civile la revisione del contratto per squilibri economici. Il Comune si oppone, sostenendo che la competenza sia del giudice amministrativo. La Corte di Cassazione chiarisce la regola sulla giurisdizione per la concessione pubblica: le questioni relative alla fase di esecuzione del contratto, dove le parti sono su un piano di parità, spettano al giudice civile. Le controversie sulla fase di gara, invece, al giudice amministrativo. In questo caso, trattandosi di problemi esecutivi, la Corte conferma la giurisdizione del giudice ordinario, dando ragione alla società.
Continua »